Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti›Capo V
Art. 58
(Art. 73 - 2° comma - R. D. 18 novembre 1923, n. 2440).
In vigore dal 1 ago 1934
Gli impiegati di cui agli possono ricorrere alla Corte avverso il provvedimento di ritenuta sugli stipendi ed altri emolumenti, disposta dall'Amministrazione ai termini della legge sulla contabilità generale dello Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214#art-tud-58