Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei contiCapo V

Art. 57

(Art. 25, Legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 del R. D. 28 giugno 1912, n. 728).

In vigore dal 5 ago 1976
(, Legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall' del R. D. 28 giugno 1912, n. 728). I funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato, che rispondono direttamente all'Amministrazione dei danni ad essa arrecati anche solo per colpa o negligenza, possono ricorrere alla Corte nel termine di trenta giorni da quello in cui hanno avuto comunicazione del relativo provvedimento amministrativo. Qualora l'Amministrazione delle ferrovie non possa integralmente rivalersi del danno cagionatole dai propri funzionari ed agenti, mediante la ritenuta sui loro stipendi o paghe, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, ed occorra provvedere all'esecuzione coattiva anche su altri beni dei predetti funzionari od agenti, costoro sono deferiti al giudizio della Corte ad istanza del procuratore generale.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 28 luglio 1976, n. 201 (in G.U. 1ª s.s. 4/08/1976, n. 205), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui dispone che i funzionari ed agenti delle ferrovie dello Stato non compresi nel comma terzo dell'art. 25, negli artt. 14 e 37 della legge 7 luglio 1907, rispondono direttamente alla Amministrazione dei danni ad essa arrecati per la loro colpa o negligenza, e che le autorita' competenti a pronunciarsi al riguardo possono, valutate le circostanze, ridurre o anche non applicare, l'addebito per il danno subito dall'Amministrazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214#art-tud-57

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