Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti›Capo V
Art. 56
(Art. 90 - 8° comma - R. D. 17 ottobre 1922, n. 1401).
In vigore dal 1 ago 1934
Gli esattori comunali ed i ricevitori provinciali possono ricorrere alla Corte dei conti nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo dell'Intendenza di finanza, col quale sia stato rifiutato il rimborso di quote d'imposta o sovraimposta inesigibili.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214#art-tud-56