Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti›Capo V
Art. 49
(Art. 37, Legge 11 agosto 1862, n. 800).
In vigore dal 1 ago 1934
Le decisioni interlocutorie della Corte contenenti osservazioni sul conto sono notificate all'agente per mezzo dell'Amministrazione da cui dipende.
L'agente può presentare le sue giustificazioni nel modo e nei termini stabiliti dal regolamento di procedura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214#art-tud-49