Art. 49 · (Art. 37, Legge 11 agosto 1862, n. 800).
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei contiCapo V

Art. 49

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(Art. 37, Legge 11 agosto 1862, n. 800).

In vigore dal 1 ago 1934
Le decisioni interlocutorie della Corte contenenti osservazioni sul conto sono notificate all'agente per mezzo dell'Amministrazione da cui dipende. L'agente può presentare le sue giustificazioni nel modo e nei termini stabiliti dal regolamento di procedura.
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