Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti›Capo V
Art. 46
(Art. 36, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
In vigore dal 17 gen 1962
Spirato il termine stabilito dalla Corte, questa, citato l'agente dell'amministrazione ad istanza del pubblico ministero, può condannarlo, a ragione della mora, ad una pena pecuniaria non maggiore della metà degli stipendi, degli aggi e delle indennità al medesimo dovute, e quando esso non goda di stipendi, di aggi e di indennità può condannarlo al pagamento di una somma non maggiore di lire 2000. Può anche, secondo la gravità dei casi, proporne al Ministro da cui dipende la sospensione ed anche la destituzione.
Queste disposizioni si intendono applicabili senza pregiudizio dei provvedimenti d'ordine, di vigilanza e di cautela, i quali competono ai capi delle rispettive amministrazioni.
Nel caso che l'agente persista nella sua renitenza a dare il conto, questo, per decreto della Corte, ad istanza del pubblico ministero, sarà fatto compilare a spese dell'agente.
Note all'articolo
- La L. 20 dicembre 1961, n. 1345 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Sono elevati di sessanta volte i limiti di somma indicati negli articoli 46, 55 e 67 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214#art-tud-46