Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti›Capo V
Art. 48
(Art. 40, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
In vigore dal 1 ago 1934
Ore debba aver luogo il giudizio della Sezione, questa, se riconosce che i conti furono saldati o si bilanciano in favore dell'agente dell'Amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Nel caso opposto liquida il debito dell'agente, e pronuncia, ove occorra, la condanna al pagamento e l'alienazione della cauzione comunque prestata anche da terzi purchè citati o intervenuti in giudizio.
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