Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei contiCapo IV

Art. 38

(Art. 10 - 4° comma - Legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2441; art. 28, Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 77, R. D. 18 novembre 1923, n. 2440; art. 6, Legge 9 dicembre 1928, n. 2783).

In vigore dal 1 ago 1934
Il rendiconto generale dello Stato che il Ministro delle Finanze deve rendere alla fine di ogni esercizio finanziario, è dal Ministro trasmesso alla Corte dei conti nei termini di legge, prima che sia presentato all'approvazione delle Camere.
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