Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti›Capo III
Art. 34
(Art. 22 e 23, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
In vigore dal 1 ago 1934
I Ministri trasmettono alla Corte, dopo verificati dalle Amministrazioni, i prospetti delle riscossioni e dei pagamenti che si fanno dagli agenti del governo nel corso dell'esercizio.
Si trasmettono ancora alla Corte i conti delle casse dello Stato con la indicazione dei valori e del modo col quale sono rappresentati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214#art-tud-34