Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti›Capo II
Art. 30
(Art. 2, R. D. 27 maggio 1923, n. 1209; art. 19 - 1° comma - R. D. 17 giugno 1923, n. 1539 e art. 178, R. D. 26 aprile 1928, n. 1297).
In vigore dal 1 ago 1934
I provveditori agli studi, pel tramite del Ministero dell'educazione nazionale, entro il mese di luglio rendono alla Corte i conti amministrativi delle contabilità speciali delle amministrazioni scolastiche riguardanti l'esercizio scaduto al 30 giugno precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214#art-tud-30