Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei contiCapo II

Art. 29

(Art. 59 e 273, R. D. 31 agosto 1933, n. 1592).

In vigore dal 1 ago 1934
Il rendiconto consuntivo e i conti di tutte le gestioni speciali delle Regie università e dei Regi istituti superiori sono dal presidente del Consiglio di amministrazione trasmessi direttamente alla Corte dei conti per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarità. Le disposizioni di cui al presente articolo si estendono a tutti gli Istituti superiori ai quali sono corrisposti assegni annui sul bilancio del Ministero dell'educazione nazionale.
Storico versioni

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