Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti›Capo II
Art. 27
(Art. 15, legge 14 agosto 1862, n. 800).
In vigore dal 1 ago 1934
La responsabilità dei Ministri non viene mai meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del visto della Corte.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214#art-tud-27