Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei contiCapo II

Art. 26

(Art. 18, Legge 14 agosto 1802, n. 800, sostituito dall'artcolo unico della Legge 15 agosto 1867, n. 3853)

In vigore dal 1 ago 1934
La Corte dei conti ogni quindici giorni comunica direttamente agli Uffici di presidenza del Senato e della Camera dei deputati l'elenco delle registrazioni eseguite con riserva, accompagnato dalle deliberazioni relative.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214#art-tud-26

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo