Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti›Capo II
Art. 26
25 / 98(Art. 18, Legge 14 agosto 1802, n. 800, sostituito dall'artcolo unico della Legge 15 agosto 1867, n. 3853)
In vigore dal 1 ago 1934
La Corte dei conti ogni quindici giorni comunica direttamente agli Uffici di presidenza del Senato e della Camera dei deputati l'elenco delle registrazioni eseguite con riserva, accompagnato dalle deliberazioni relative.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214#art-tud-26