Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti›Capo II
Art. 21
(Art. 12, Legge 3 aprile 1933, n. 255).
In vigore dal 1 ago 1934
La Corte tiene le scritture che le sono strettamente necessarie per l'esercizio della sua funzione.
Può valersi delle scritture tenute dalle ragionerie e può altresì far proprie le risultanze contabili degli atti sottoposti a riscontro già accertate dai funzionari delle ragionerie stesse o di altri uffici dipendenti dall'Amministrazione, i quali risponderanno della esattezza del proprio operato.
Quando vengano constatate irregolarità, la Corte ne dà comunicazione al Ministro competente per i suoi provvedimenti, salvo l'eventuale giudizio di responsabilità a norma delle vigenti disposizioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214#art-tud-21