Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei contiTitolo IICapo I

Art. 16

(Art. 16, Legge 14 agosto 1862, n. 800),

In vigore dal 1 ago 1934
La Corte ha diritto di chiedere ai Ministri, alle amministrazioni ed agli agenti che da esse dipendono, le informazioni e i documenti che si riferiscono alle riscossioni e alle spese, e tutte le notizie e i documenti necessari all'esercizio delle sue attribuzioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214#art-tud-16

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