Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei contiTitolo I

Art. 11

(Art. 42, R. D. 30 settembre 1922, n. 1290; art. 17 R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48; articolo unico, Legge 24 marzo 1930, n. 454; art. 5 - 1° e 2° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255; art. 8 e 10, R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706).

In vigore dal 15 gen 1942
(, R. D. 30 settembre 1922, n. 1290; art. 17 R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48; articolo unico, Legge 24 marzo 1930, n. 454; - 1° e 2° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255; , R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706). Sono ammessi nella carriera di concetto, mediante concorso per titoli ed esami e purchè in possesso del prescritto titolo di studio, gli impiegati di gruppo A di altre Amministrazioni dello Stato e di gruppo B della Corte, qualificati ottimi nell'ultimo triennio, che abbiano non meno di quattro anni di servizio se di gruppo A e di otto se di gruppo B, nonché i procuratori e gli avvocati regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali, i primi dei quali da non meno di quattro anni. In ogni caso i concorrenti non debbono aver superato i trentacinque anni di età, salve le eccezioni di legge a favore degli invalidi di guerra, dei decorati al valor militare, degli invalidi e feriti per la causa fascista, di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e degli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. Non si applicano al personale della Corte le disposizioni del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 11 dicembre 1941, n. 1404 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "Per l'ammissione al concorso nella carriera di concetto della Corte dei conti (grado 9°, gruppo A) i limiti di servizio stabiliti dall'art. 11 del testo unico, approvato col R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214, sono ridotti: a due anni per gli impiegati di gruppo A di altre Amministrazioni dello Stato; a sei anni per gli impiegati di gruppo B della Corte, ivi compreso, per non piu' di due anni, il servizio di gruppo B o superiore da essi eventualmente prestato presso altre Amministrazioni statali"; - (con l'art. 1, comma 2) che "Nei periodi anzidetti e' compreso il servizio di prova ma non e' valutabile qualsiasi altro servizio prestato in categoria inferiore"; - (con l'art. 1, comma 3) che "I procuratori possono partecipare al concorso se iscritti nel rispettivo albo professionale da non meno di due anni".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214#art-tud-11

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