Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei contiTitolo I

Art. 5

(Art. 9. Legge 14 agosto 1562, n. 800; art. 1, Legge 3 aprile 1933, n. 255).

In vigore dal 1 ago 1934
(. Legge 14 agosto 1862, n. 800; , Legge 3 aprile 1933, n. 255). I primi referendari e i referendari hanno voto deliberativo oltre che nel caso in cui siano chiamati dal presidente ad integrare il collegio giusta il terzo comma del precedente articolo, anche negli affari dei quali sono relatori. Possono essere chiamati dal presidente a supplire i consiglieri assenti od impediti, compreso quello avente l'incarico di segretario generale, ed anche in questo caso hanno voto deliberativo. Il numero dei primi referendari e dei referendari non può essere maggiore di due nelle singole Sezioni nè di quattro nelle Sezioni riunite.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214#art-tud-5

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo