Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei contiTitolo I

Art. 8

(Art. 4, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

In vigore dal 1 ago 1934
I presidenti e consiglieri della Corte non possono essere revocati nè collocati d'ufficio a riposo, nè allontanati in qualsiasi altro modo, se non per decreto Reale, col parere conforme di una commissione composta dei presidenti e vice presidenti del Senato e della Camera dei deputati. La commissione è presieduta dal presidente del Senato, e conserva il suo ufficio nell'intervallo delle sessioni e delle legislature. Il parere della commissione può essere provocato dal presidente della Corte o dal Governo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214#art-tud-8

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