Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti›Titolo I
Art. 8
(Art. 4, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
In vigore dal 1 ago 1934
I presidenti e consiglieri della Corte non possono essere revocati nè collocati d'ufficio a riposo, nè allontanati in qualsiasi altro modo, se non per decreto Reale, col parere conforme di una commissione composta dei presidenti e vice presidenti del Senato e della Camera dei deputati.
La commissione è presieduta dal presidente del Senato, e conserva il suo ufficio nell'intervallo delle sessioni e delle legislature.
Il parere della commissione può essere provocato dal presidente della Corte o dal Governo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214#art-tud-8