Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti›Titolo I
Art. 7
(Art. 15. R. D. 30 dicembre 1923, n. 3084; Art. 3, Legge 3 aprile 1033; n. 255).
In vigore dal 10 ago 1945
Il presidente della Corte, i presidenti di sezione, i consiglieri ed il procuratore e generale sono nominati per decreto Reale su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
I presidenti di sezione ed il procuratore generale vengono scelti fra i magistrati della Corte dei conti, appartenenti al grado immediatamente inferiore. Il grado di consigliere è conferito, per la metà dei posti, ai funzionari di grado quinto della Corte stessa.
Per i posti di consigliere di spettanza ad estranei alla Corte, ove la scelta cada su funzionari dello Stato, questi devono essere già di grado 4°, ovvero di grado 5° che abbiano non meno di tre anni di anzianità in quest'ultimo grado.
Per i posti di consigliere di spettanza ad estranei alla Corte, ove la scelta cada su funzionari dello Stato, questi debbono essere di grado non inferiore al 4°. In linea di eccezione e dentro i limiti di tali posti, i funzionari predetti soltanto quando rivestano il grado 5° o 6° possono conseguire la nomina, mediante decreto Reale sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, a primo referendario conferendosi, in questo caso, il grado di consigliere ai magistrati della Corte.
I funzionari così nominati al grado di primo referendario vi sono collocati al posto corrispondente alla loro anzianità nel ruolo di provenienza, se già di grado 5°, all'ultimo posto, se già, di grado 6°. Essi non possono conseguire la nomina al grado di consigliere se non dopo un anno od un triennio ai effettivo servizio a seconda che provengano dal grado 5° o 6°.
L'incarico di segretario generale viene conferito con decreto del presidente della Corte.
Oltre i casi tassativamente stabiliti per legge o regolamento i consiglieri della Corte dei conti possono ricevere od accettare incarichi o missioni estranee alle normali loro attribuzioni solo quando non siano in contrasto con le norme vigenti ed in seguito ad ordinanza presidenziale sentito il Consiglio di presidenza.
Previa determinazione del Consiglio dei Ministri per il collocamento fuori ruolo e fino al limite massimo di due, si applica ai consiglieri della Corte dei conti il disposto dell' del Regio decreto-legge 13 ottobre 1925, n. 1791.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214#art-tud-7