Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei contiTitolo I

Art. 9

(Art. 205, R. D. 11 novembre 1923, n. 2395).

In vigore dal 17 gen 1962
Il limite di età, per il collocamento a riposo del presidente, dei presidenti di Sezione, dei consiglieri e del procuratore generale della Corte dei conti è fissato al compimento degli anni settanta.

Note all'articolo

  • La L. 20 dicembre 1961, n. 1345 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "Il limite di eta' fissato dall'articolo 9 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e' applicabile anche ai magistrati della Corte con qualifiche inferiori a quella di consigliere".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214#art-tud-9

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