Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei contiTitolo IICapo I

Art. 14

(Art. 12, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

In vigore dal 1 ago 1934
Oltre le attribuzioni conferite dal presente testo unico, la Corte dei conti esercita tutte quelle altre che le sono conferiti dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali.
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