Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei contiCapo II

Art. 19

(Art. 20, Legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1 R. D. 18 novembre 1923, n. 2441).

In vigore dal 1 ago 1934
I mandati per il pagamento delle spese dello Stato, gli ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati alla esecuzione di spese e gli altri titoli di pagamento debbono, con i documenti giustificativi, essere sottoposti al riscontro della Corte. La legge determina i casi nei quali il riscontro deve precedere il pagamento e i casi nei quali può a quello succedere. Sono pure trasmessi alla Corte per il riscontro i rendiconti presentati dai funzionari delegati all'esecuzione di spese, muniti dei documenti giustificativi.
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