Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei contiTitolo IICapo I

Art. 15

(Art. 17, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

In vigore dal 1 ago 1934
La Corte prende nota e dà avviso ai Ministri di tutte le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che le occorre di rilevare nell'esercizio delle sue attribuzioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214#art-tud-15

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