Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti›Titolo II›Capo I
Art. 15
(Art. 17, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
In vigore dal 1 ago 1934
La Corte prende nota e dà avviso ai Ministri di tutte le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che le occorre di rilevare nell'esercizio delle sue attribuzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214#art-tud-15