Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei contiCapo II

Art. 20

(Art. 21, Legge 11 agosto 1862, n. 800).

In vigore dal 1 ago 1934
La Corte vigila perché le spese non superino le somme stanziate nel bilancio e queste si applichino alle spese prescritte, perché non si faccia trasporto di somme non consentito per legge, e perché la liquidazione e il pagamento delle spese siano conformi alle leggi e ai regolamenti.
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