Art. 36 · (Articoli 24 e 25, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei contiCapo III

Art. 36

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(Articoli 24 e 25, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

In vigore dal 1 ago 1934
Sono trasmesse alla Corte le relazioni dei funzionari incaricati di compiere ispezioni presso gli agenti che hanno maneggio di denaro e di altri valori dello Stato.
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