Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 157

In vigore dal 14 dic 1933
Compiute le verifiche ed esaminati i reclami, il perito catastale comunica gli atti alla Commissione comunale affinché, nel termine perentorio di 30 giorni, decorribili dalla data del ricevimento, decida in prima istanza in merito ai reclami di cui all' e trasmetta gli atti con le sue decisioni, all'Ufficio catastale.
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