Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 157
In vigore dal 14 dic 1933
Compiute le verifiche ed esaminati i reclami, il perito catastale comunica gli atti alla Commissione comunale affinché, nel termine perentorio di 30 giorni, decorribili dalla data del ricevimento, decida in prima istanza in merito ai reclami di cui all' e trasmetta gli atti con le sue decisioni, all'Ufficio catastale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-157