Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 153

In vigore dal 14 dic 1933
Alle verificazioni sopra luogo, relative alla definizione dei reclami, deve assistere la Commissione censuaria comunale, o un suo delegato, affinché possa mettersi in grado di decidere in prima istanza sui medesimi. A tale uopo si prendono dal perito catastale gli opportuni concerti con la Commissione.
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