Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 155
In vigore dal 14 dic 1933
Sugli elenchi dei reclamanti, compilati a cura del perito catastale, si fa constare dell'avviso dato a domicilio, come all'articolo precedente, mediante annotazione firmata dal messo incaricato della consegna.
Se, il possessore ha residenza o dimora nel comune, l'avviso viene dato nella casa di sua abitazione a lui stesso, o ad uno della famiglia, o a persona addetta al suo servizio.
In caso diverso, l'avviso viene dato all'agente, o al colono, o all'affittuario del fondo, o ad uno della loro famiglia, ed in mancanza di essi viene affisso all'albo comunale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-155