Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 159
In vigore dal 14 dic 1933
Alla scadenza del termine fissato per la pubblicazione delle decisioni della Commissione censuaria comunale, l'assistente, in concorso con la Commissione predetta, chiude il protocollo dei reclami con analoga dichiarazione.
Chiusa la pubblicazione, gli atti pubblicati, i reclami prodotti, il protocollo relativo ed i tronconi delle ricevute rilasciate, si consegnano all'Ufficio catastale. Questo, a sua volta, o subito, o dopo corretti i suoi atti in base alle decisioni della Commissione censuaria comunale passate in giudicato, consegna alla Commissione censuaria provinciale i reclami in appello. Ai reclami predetti unirà i relativi reclami originali presentati in sede di pubblicazione, coi pareri dati su di essi dal perito catastale e con le decisioni prese nei loro riguardi dalla Commissione censuaria comunale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-159