Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 156
In vigore dal 14 dic 1933
Le visite locali per l'esame dei reclami si eseguiscono in concorso dei possessori reclamanti, o loro delegati, e anche senza di essi, se, malgrado l'invito, non intervengono, facendo però constare che l'avviso era stato loro dato nei modi prescritti dall'articolo precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-156