Art. 156
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 156

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In vigore dal 14 dic 1933
Le visite locali per l'esame dei reclami si eseguiscono in concorso dei possessori reclamanti, o loro delegati, e anche senza di essi, se, malgrado l'invito, non intervengono, facendo però constare che l'avviso era stato loro dato nei modi prescritti dall'articolo precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-156