Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 158
In vigore dal 14 dic 1933
La Commissione censuaria comunale porterà a conoscenza degli interessati le sue decisioni, depositandole alla sede del Comune insieme agli originali dei reclami cui si riferiscono ed al parere dato dal perito catastale su ciascuno d essi. Le decisioni, i reclami ed i pareri pubblicati, potranno essere esaminati dagli interessati per trenta giorni, entro i quali avranno facoltà di ricorrere in appello alla Commissione censuaria provinciale contro le decisioni della Commissione censuaria comunale.
Dell'avvenuto deposito e del tempo concesso per esaminare gli atti e produrre i ricorsi in appello, sarà dato avviso dalla Commissione censuaria comunale con manifesto da pubblicarsi nei soliti modi entro tre giorni dalla data in cui le saranno restituiti integralmente dall'Ufficio catastale i reclami, le decisioni ed i pareri sovra indicati.
Dei ricorsi in appello, che dovranno essere numerati ed inscritti in apposito protocollo, sarà rilasciata la ricevuta, che è l'unico titolo per comprovarne la tempestiva presentazione. Si riterrà che gli interessati i quali, entro i trenta giorni stabiliti, non abbiano presentato ricorso contro la decisione della Commissione censuaria comunale, la abbiano integralmente accettata.
Anche l'Ufficio catastale dovrà produrre i suoi eventuali ricorsi in appello ritirandone ricevuta nella stessa sede e negli stessi termini imposti ai possessori.
Storico versioni
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