Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 162
In vigore dal 14 dic 1933
Le decisioni prese in via definitiva dalla Commissione provinciale sopra ciascun reclamo, vengono comunicate agli interessati durante le operazioni di attivazione del Nuovo catasto di cui al capitolo VIII.
A tal uopo con lo stesso manifesto di cui all', si avvertono i possessori ed enti interessati, che possono anche prendere cognizione delle decisioni che li riguardano emesse dalla Commissione censuaria provinciale sui reclami in appello, e che chiunque si creda gravato per violazione di legge o per questioni di massima, può, entro il medesimo termine stabilito per l'attivazione, che è improrogabile, ricorrere alla Commissione Centrale.
Il perito catastale incaricato dell'attivazione, di mano in mano che riceve i detti ricorsi, dichiara su ciascuno la data della presentazione, e li trasmette direttamente alla Commissione Centrale, la quale farà comunicare ai ricorrenti le risoluzioni prese sui singoli ricorsi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-162