Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 167
In vigore dal 14 dic 1933
Spirato il termine di cui all'articolo precedente, l'Ufficio catastale consegna gradualmente alla Commissione censuaria provinciale i reclami prodotti in tempo debito dalle Commissioni censuarie dei comuni, compresi nella circoscrizione territoriale per la quale si intende di attivare separatamente il nuovo catasto, perché li esamini e dia su ciascuno il proprio voto.
Della ultimata consegna sarà redatto processo verbale a firma del Presidente e del Segretario della Commissione censuaria provinciale e del Capo dell'Ufficio catastale o di un suo delegato.
Dal processo verbale risulteranno la data di consegna dell'ultimo reclamo tempestivo col quale la consegna medesima e finita, ed il giorno in cui scade il termine concesso alla Commissione censuaria provinciale dall' del Testo unico, per pronunziarsi sui reclami.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-167