Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 171
In vigore dal 14 dic 1933
L'Ufficio generale del catasto, con manifesto da pubblicarsi in ciascun comune mediante affissione nei modi soliti per gli atti ufficiali, invita i possessori:
a) a domandare per iscritto la registrazione agli effetti del Nuovo catasto, delle variazioni di possesso avvenute dopo la pubblicazione dei dati catastali, di cui al capitolo VI, e di quelle che, avvenute anteriormente, non fossero state denunciate agli uffici di pubblicazione;
b) a chiedere la correzione degli errori materiali di fatto, quali sarebbero quelli di conteggio, scritturazione e simili, che si avessero a riscontrare negli atti catastali;
c) a prendere cognizione del giudizio pronunciato sui loro reclami dalla Commissione censuaria provinciale in sede di appello, e di ricorrere, ove lo credano, contro di esso alla Commissione censuaria Centrale per questione di massima o per violazione di legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-171