Art. 171
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 171

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In vigore dal 14 dic 1933
L'Ufficio generale del catasto, con manifesto da pubblicarsi in ciascun comune mediante affissione nei modi soliti per gli atti ufficiali, invita i possessori: a) a domandare per iscritto la registrazione agli effetti del Nuovo catasto, delle variazioni di possesso avvenute dopo la pubblicazione dei dati catastali, di cui al capitolo VI, e di quelle che, avvenute anteriormente, non fossero state denunciate agli uffici di pubblicazione; b) a chiedere la correzione degli errori materiali di fatto, quali sarebbero quelli di conteggio, scritturazione e simili, che si avessero a riscontrare negli atti catastali; c) a prendere cognizione del giudizio pronunciato sui loro reclami dalla Commissione censuaria provinciale in sede di appello, e di ricorrere, ove lo credano, contro di esso alla Commissione censuaria Centrale per questione di massima o per violazione di legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-171