Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 169
In vigore dal 14 dic 1933
La Commissione Centrale, semprechè non sia stato possibile conservare le tariffe da essa stabilite in occasione della revisione generale degli estinti, perché si rese necessaria di completarne il quadro o di formarlo di nuovo, esaminati gli atti e provocate su di essi le osservazioni e proposte dell'Ufficio generale del catasto, determina le nuove tariffe, ai sensi dell' del Testo unico, e le comunica all'Ufficio generale predetto per la loro applicazione agli effetti dell'imposta terreni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-169