Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 175
In vigore dal 14 dic 1933
La conservazione del catasto si fa per duplicato, e cioè sopra due copie di atti identici, da tenersi presso i rispettivi Uffici speciali, che ne saranno incaricati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-175