Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 154
In vigore dal 14 dic 1933
Almeno tre giorni prima dell'incominciamento delle visite sopra luogo per l'esame dei reclami, il perito catastale fa pubblicare nel comune un manifesto, per avvisarne gl'interessati.
Successivamente, egli deve rendere avvertiti a domicilio i singoli possessori reclamanti, del giorno in cui avrà luogo la visita sopra i fondi che formano oggetto dei rispettivi reclami, invitandoli ad intervenirvi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-154