Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 151

In vigore dal 14 dic 1933
Contemporaneamente alle indicate operazioni i periti catastali eseguiscono le opportune verifiche, per fare le loro osservazioni sui reclami concernenti la qualità e la classe dei terreni, e su quanto altro fosse emerso da esaminarsi, o da correggersi, in seguito alla pubblicazione della mappa e dei relativi atti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-151

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo