Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 151
151 / 208In vigore dal 14 dic 1933
Contemporaneamente alle indicate operazioni i periti catastali eseguiscono le opportune verifiche, per fare le loro osservazioni sui reclami concernenti la qualità e la classe dei terreni, e su quanto altro fosse emerso da esaminarsi, o da correggersi, in seguito alla pubblicazione della mappa e dei relativi atti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-151