Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 147

In vigore dal 14 dic 1933
La ricevuta rilasciata all'atto della presentazione dei reclami, è l'unico titolo per comprovare che essi vennero presentati nel termine prescritto. Coloro che durante la pubblicazione non presentano osservazioni o reclami, si ritengono avere pienamente accettato, per gli effetti del catasto, i dati inscritti nei rispettivi estratti delle partite e negli atti pubblicati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-147

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