Art. 153
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 153

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In vigore dal 14 dic 1933
Alle verificazioni sopra luogo, relative alla definizione dei reclami, deve assistere la Commissione censuaria comunale, o un suo delegato, affinché possa mettersi in grado di decidere in prima istanza sui medesimi. A tale uopo si prendono dal perito catastale gli opportuni concerti con la Commissione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-153