Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 140
In vigore dal 14 dic 1933
Tutti i possessori direttamente o col mezzo di procuratori o incaricati, entro il termine di cui all'-a, sono autorizzati a presentare osservazioni e reclami alla Commissione censuaria comunale sulla intestazione, delimitazione, figura ed estensione dei rispettivi beni, nonché sulla applicazione della qualità, della classe, della destinazione e sulle quote di ripartizione dell'estimo fra i compossessori, a titolo di promiscuità, di una stessa particella.
Però in questa sede il passaggio dei beni dal catasto rustico all'urbano o viceversa potrà essere domandato solo in quanto occorra per rendere conformi i dati pubblicati a quelli risultanti dal catasto urbano in vigore.
Il mandato può risultare anche da lettera con firma autenticata dall'Autorità comunale, da unirsi al reclamo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-140