Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 135

In vigore dal 14 dic 1933
Le dichiarazioni relative alle partite che si riconoscono regolari, come pure le osservazioni ed i reclami, possono farsi dai possessori interessati o loro incaricati anche a voce all'assistente, il quale in tal caso deve eseguirne la compilazione, facendovi apporre la firma dai possessori stessi, o apponendovi la sua firma, in vece loro, ove siano illetterati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-135

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