Art. 135
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 135

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In vigore dal 14 dic 1933
Le dichiarazioni relative alle partite che si riconoscono regolari, come pure le osservazioni ed i reclami, possono farsi dai possessori interessati o loro incaricati anche a voce all'assistente, il quale in tal caso deve eseguirne la compilazione, facendovi apporre la firma dai possessori stessi, o apponendovi la sua firma, in vece loro, ove siano illetterati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-135