Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 131
In vigore dal 14 dic 1933
La Commissione comunale, ricevuti gli atti sopra indicati, li deposita nei locali a ciò predisposti dall'Autorità comunale, ed entro 3 giorni dall'avuta comunicazione degli atti stessi, pubblica un manifesto, col quale:
a) notifica agli interessati i luoghi e le ore in cui gli atti stessi saranno ostensibili per 60 giorni successivi a quello fissato dall'Amministrazione del catasto per l'incominciamento della pubblicazione;
b) invita i possessori ad esaminarli, per riconoscere la regolarità delle loro partite ed a presentare nei giorni indicati alla lettera a), i loro eventuali reclami od osservazioni, avvertendo che il termine è perentorio;
c) invita altresì i possessori a denunciare tutte le variazioni, sia topografiche, sia riguardanti enti censibili e non censiti, o viceversa, le quali fossero avvenute posteriormente alle operazioni di classamento dei terreni.
Il termine di cui al paragrafo a), in casi eccezionali, può, dall'Ufficio generale del catasto, essere prorogato fino ad altri 60 giorni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-131