Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 128
In vigore dal 14 dic 1933
La detta pubblicazione si eseguisce nella sede del comune amministrativo, sotto la sorveglianza dei periti catastali e della Commissione censuaria comunale, e con la assistenza immediata del segretario della medesima.
Se il segretario non è in grado, per qualsiasi motivo, di compiere le funzioni di assistente alla pubblicazione, il Governatore, pel comune di Roma, ed il Podestà, per gli altri comuni, di concerto con la Commissione censuaria comunale e con l'Ufficio catastale, nomineranno un altro assistente, al quale potranno fissare una congrua retribuzione, salvo il disposto dell'.
Per i comuni molto estesi, l'Ufficio generale del catasto; sentito il Governatore, pel comune di Roma ed il Podestà, per gli altri comuni, potrà disporre che la pubblicazione si effettui contemporaneamente nel centro abitato sede dell'Ufficio comunale ed in altri centri abitati del comune. In questi casi, ed ai soli effetti della pubblicazione, il territorio comunale sarà ripartito in zone. In ciascun ufficio di pubblicazione saranno depositati ed ostensibili le mappe e gli atti relativi alla zona di territorio circostante. Per ogni ufficio di pubblicazione sarà nominato un assistente.
Storico versioni
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