Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 125

In vigore dal 14 dic 1933
La tariffa dei terreni, di cui all', che si coltivano soltanto a dati intervalli, lasciandoli in riposo per un certo numero di anni consecutivi, si forma sulla base del prodotto medio, che se ne ottiene negli anni in cui vengono coltivati, unito al prodotto naturale che mediamente essi danno durante gli anni di riposo, tenuto conto della spesa occorrente per rimetterli periodicamente a coltura, ed applicando, in questi casi, i criteri e le norme stabilite per i terreni soggetti alla ordinaria coltivazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-125

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